Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;
c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;
d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;
e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007:
a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;
b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti dl assicurazione sulla vita, provvedono:
1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;
2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.